STATUTO
Il presente Statuto è stato approvato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione in data 11 luglio 2023, contestualmente al rinnovo dell’affiliazione dello STI alla FTER e al conferimento della personalità giuridica canonica pubblica.
- TITOLO I – Costituzione, natura e finalità dello Studio Teologico Interdiocesano
- TITOLO II – Governo dello Studio Teologico Interdiocesano
- TITOLO III – I docenti
- TITOLO IV – Gli studenti
- TITOLO V – Il Segretario, l’Economo e il personale ausiliario
- TITOLO VI – Ordinamento degli studi
- TITOLO VII – Gradi accademici
- TITOLO VIII – Biblioteca e supporti multimediali
- TITOLO IX – Amministrazione economica
- TITOLO X – Norme transitorie
Proemio
Lo Studio Teologico Interdiocesano (= STI) delle Diocesi di Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi e Parma, con sede in Reggio Emilia, viale Timavo 93, è stato fondato il 1° ottobre 1968 per volontà degli allora Vescovi delle Diocesi interessate: Mons. Giuseppe Amici, Arcivescovo di Modena, Mons. Gilberto Baroni, Vescovo di Reggio Emilia, Mons. Artemio Prati, Vescovo di Carpi, e Mons. Angelo Zambarbieri, Vescovo di Guastalla. Dal 1998 si è associata allo STI anche la Diocesi di Parma.
Dal 1982 al 2001, e poi di nuovo dall’anno 2011, lo Studentato dei Frati Minori Cappuccini presso il Convento di Scandiano (RE) ha inviato i propri studenti allo STI. Dal 1994 anche lo Studentato Teologico Internazionale dei Missionari Saveriani presso la Casa madre di Parma partecipa alla vita dello STI, inviando studenti e docenti.
A partire dal 1970, lo STI è stato affiliato alla Facoltà Teologica del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma; tale affiliazione è stata resa perenne a partire dal 1978 con decreto della S. Congregazione per l’Educazione Cattolica, N. 395/70/16, in data 12 giugno 1978; a seguito di nuove disposizioni della Congregazione, l’affiliazione è stata rinnovata per dieci anni sia nel giugno 1992, che nel marzo 2003. Il 29 marzo 2004 è stata eretta, dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna (= FTER). Lo STI è stato affiliato alla FTER in data 16 marzo 2006. Si è infine reso necessario adeguare il presente Statuto a quanto disposto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica in data 8 dicembre 2020 (Istruzione sull’affiliazione di Istituti di Studi superiori).
TITOLO I – Costituzione, natura e finalità dello Studio Teologico Interdiocesano
Art. 1
§1. Lo Studio Teologico Interdiocesano è Ente ecclesiastico con personalità giuridica canonica pubblica, eretto dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e affiliato alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, autorizzata la richiesta di riconoscimento agli effetti civili ai sensi della Legge 222 del 20 maggio 1985. Lo STI ha sede in Reggio Emilia presso il Seminario Vescovile, Viale Timavo 93.
§2. Lo STI è strumento al servizio delle Chiese particolari per l’approfondimento della fede e della vita ecclesiale. Sua attività principale è la formazione teologica di coloro che si preparano al ministero presbiterale e alla vita consacrata; accoglie anche altri studenti che vogliano approfondire la corretta conoscenza della fede e qualificare il proprio servizio pastorale. Lo STI si pone inoltre al servizio della formazione teologica delle Diocesi, rispondendo a specifiche richieste o offrendo propri percorsi.
§3. Svolgendo questa funzione lo STI intende promuovere una fede che, consapevole di se stessa, sia pronta a dare ragione di sé e della propria speranza di fronte alla società attuale attraverso un contatto attento e docile con le proprie sorgenti e un confronto sincero con la cultura contemporanea.
§4. Lo STI conferisce il grado accademico canonico del Baccalaureato in Sacra Teologia.
Art.2
Con la propria attività didattica, lo STI si propone:
a) di offrire la visione cristiana della realtà e della vita, nei suoi contenuti fondamentali;
b) di offrire allo studente una visione sintetica e organica delle principali discipline
filosofiche e teologiche e delle scienze umane;
c) di iniziare al metodo della ricerca scientifica, nell’ambito di queste discipline;
d) di elaborare una mediazione pastoralmente valida per il contesto ecclesiale delle
Diocesi che ne fanno parte.
TITOLO II – Governo dello Studio Teologico Interdiocesano
Art.3
L’assemblea generale dello STI, cui appartengono tutti i Docenti e gli studenti regolarmente iscritti, esprime la corresponsabilità di ognuno nella conduzione dello STI. Essa si può riunire non più di due volte l’anno, su convocazione del Direttore dello STI, su richiesta di due terzi dei Docenti o della maggioranza degli studenti ordinari. Non ha potere deliberativo, ma può fare proposte che riguardino la vita dello STI, e che verranno discusse e votate dal Consiglio dello STI. Essa è parte della Comunità accademica della FTER secondo le modalità prescritte dallo Statuto (Cfr. Statuto FTER Art. 10).
Art.4
§1. La vita dello STI è determinata dal suo essenziale rapporto con le Chiese di Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi e Parma dalle quali esso nasce e delle quali è al servizio. A tal fine è indispensabile la piena comunione con coloro che lo Spirito Santo ha posto come Vescovi a pascere queste Chiese.
§2. Lo STI, considerata la sua finalità di formazione teologico-pastorale anche dei futuri presbiteri, intende operare in stretto rapporto con i Seminari diocesani, i cui Rettori – in quanto rappresentanti dei Vescovi – sono i responsabili principali della formazione dei seminaristi. I Rettori dei Seminari, pertanto, fanno parte di diritto del Consiglio dello STI.
Art.5
§1. Le Autorità accademiche dello STI in comune con la Facoltà sono:
- il Gran Cancelliere;
- la Commissione d’Alto Patronato per la Facoltà;
- il Preside;
- il Consiglio di Facoltà.
§2. Le Autorità proprie dello STI sono:
- la Commissione Direttiva;
- il Consiglio dello STI;
- il Direttore;
- il Vicedirettore;
- il Segretario;
- l’Economo.
II.1 Gran Cancelliere
Art.6
I compiti del Gran Cancelliere sono:
a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
b) presentare al Dicastero per la Cultura e l’Educazione le modifiche al presente Statuto – proposte dal Consiglio dello STI e approvate dalla Commissione d’Alto Patronato sentito il parere del Consiglio di Facoltà – per l’approvazione definitiva;
c) presentare al Dicastero per la Cultura e l’Educazione la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dello STI preparata dal Direttore e approvata dal Consiglio di Facoltà, in vista del rinnovo dell’affiliazione alla Facoltà;
d) presentare al Dicastero per la Cultura e l’Educazione la richiesta di sospensione o di revoca dell’affiliazione dello STI, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Facoltà e della Commissione d’Alto Patronato.
II.2 Commissione d’Alto Patronato per la Facoltà
Art.7
La Commissione d’Alto Patronato per la Facoltà, di cui fa parte il Moderatore dello STI, ha il compito di:
a) coordinare le attività dello STI con quelle della Facoltà e con la vita e la pastorale delle Chiese della regione;
b) approvare le modifiche allo Statuto dello STI – sentito il parere del Consiglio di Facoltà – prima che il Gran Cancelliere le presenti al Dicastero per la Cultura e l’Educazione per l’approvazione definitiva;
c) valutare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dello STI, preparata dal Direttore ed approvata dal Consiglio di Facoltà.
II.3 Preside
Art.8
Al Preside compete di:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio plenario dei Docenti della Facoltà, per questioni riguardanti lo STI, sentito il Direttore;
b) ricevere ogni anno dal Direttore in forma elettronica i dati riguardanti lo STI necessari per l’aggiornamento della banca dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione;
c) regolare, insieme al Vice Preside e al Direttore dello STI, la distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e lo STI, sentito il parere del Consiglio di Facoltà e con il consenso dell’Ordinario del docente;
d) presentare al Consiglio di Facoltà la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dello STI preparata dal Direttore; approvata dal Consiglio di Facoltà, sarà valutata alla Commissione d’Alto Patronato e infine inviata dal Gran Cancelliere al Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
II.4 Consiglio di Facoltà
Art. 9
Le competenze e i compiti del Consiglio di Facoltà sono i seguenti:
a) esaminare ed approvare, in via preliminare, lo Statuto e l’Ordinamento degli studi dello STI;
b) esprimere il proprio parere alla Commissione Direttiva sulla nomina del Direttore dello STI;
c) esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei Docenti dello STI in occasione della loro promozione a stabili;
d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dello STI preparata del Direttore;
e) esaminare e approvare intese e convenzioni dello STI con altre realtà accademiche, anche non ecclesiastiche, avuto il consenso del Moderatore;
f) proporre tramite il Gran Cancelliere al Dicastero per la Cultura e l’Educazione, con delibera a maggioranza di due terzi dei voti, e col consenso della Commissione d’Alto Patronato, l’eventuale creazione di nuovi percorsi di studio presso lo STI, che prevedano titoli accademici (come per es. Diploma o Master).
II.5 Commissione Direttiva
Art.10
§1. La Commissione Direttiva dello STI (CD), composta dai Vescovi diocesani delle Chiese di Modena-Nonantola, Reggio Emilia-Guastalla, Carpi e Parma, ha la responsabilità dello STI (Cfr. Statuto FTER Art. 8 §1).
§2. Il Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, in quanto Vescovo della sede dello STI, funge da Moderatore, cioè da referente nei rapporti tra la CD e il Direttore.
§3. Su richiesta dei suoi membri, alle riunioni della CD possono partecipare anche il Direttore dello STI, il Segretario e i Rettori dei Seminari.
Art.11
La CD è competente a (Cfr. Statuto FTER Art. 8 §3):
a) guidare la vita e l’attività dello STI;
b) verificare e approvare il bilancio;
c) nominare il Direttore dello STI entro una terna proposta dal Consiglio dello STI, sentito il parere del Consiglio di Facoltà;
d) nominare – sentito il parere del Consiglio di Facoltà e con il consenso dell’Ordinario del candidato – i Docenti stabili nello STI, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale e la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
e) nominare – con il consenso dell’Ordinario del candidato – i Docenti incaricati nello STI, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale e la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
f) approvare la proposta, avanzata dal Consiglio, a candidare a Docenti stabili della Facoltà i Docenti incaricati nello STI;
g) esonerare un Docente stabile dall’insegnamento, secondo quanto previsto all’Art. 29.
II.6 Consiglio dello STI
Art.12
§1. Del Consiglio dello STI fanno parte di diritto il Direttore, il Segretario, tutti i Docenti stabili e incaricati e i Rettori dei Seminari.
§2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto, i Docenti invitati ed emeriti, i Superiori di studentati di Istituti di vita consacrata che frequentano lo STI e i Vicerettori dei Seminari diocesani maggiori.
§3. In determinate circostanze, potranno essere invitati – senza diritto di voto – anche rappresentanti eletti dagli studenti.
Art.13
Il Consiglio si riunisce di norma tre volte l’anno: all’inizio dell’anno accademico, dopo la sessione invernale degli esami e prima della fine della sessione estiva. Eventuali altre riunioni saranno decise dal Direttore quando lo richiedono problemi urgenti e importanti, o su richiesta di almeno due terzi dei membri di diritto.
Art.14
§1. Le riunioni del Consiglio dello STI sono presiedute dal Direttore e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri di diritto.
§2. Il Segretario redige il verbale delle riunioni e provvede a inviarne copia a tutti i membri del Consiglio, prima della successiva riunione, per la necessaria approvazione.
§3. Quando le deliberazioni riguardano le persone devono essere prese a scrutinio segreto.
Art.15
§1. Al Consiglio dello STI – fatte salve le prerogative della CD di cui all’Art. 7 – compete assumere tutte le decisioni importanti che riguardano la vita dello STI:
a) proporre alla Commissione Direttiva la terna per la nomina del Direttore;
b) indicare nuovi docenti alla Commissione Direttiva per la nomina;
c) proporre le modifiche all’Ordinamento degli Studi;
d) coordinare i programmi e i metodi di insegnamento, salva la necessaria libertà e responsabilità didattica dei singoli insegnanti;
e) promuovere la ricerca, l’aggiornamento e lo scambio tra i docenti attraverso idonee iniziative;
f) modificare le Disposizioni particolari che regolano la vita dello STI.
II.7 Direttore
Art.16
§1. Il Direttore deve essere un Docente stabile dello STI. Una terna di nomi viene proposta dai membri del Consiglio dello STI, ricorrendo a tre distinti scrutini a voto segreto. La CD nomina il Direttore entro la terna proposta, sentito il parere del Consiglio di Facoltà (Cfr. Statuto FTER Art. 8 §3 c).
§2. Il Direttore rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Art.17
§1. Il Direttore ha la legale rappresentanza dell‘Ente verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni. Il Direttore rappresenta lo STI davanti alle Autorità civili, al Moderatore, alle Autorità della FTER.
§2. Il Direttore dirige la vita ordinaria dello STI secondo le decisioni della CD e le indicazioni del Consiglio, coadiuvato in questo dal Segretario. A lui compete:
a) consultare il Consiglio dello STI per la nomina del Vicedirettore;
b) scegliere il Segretario, da indicare alla CD per la nomina;
c) presentare l’Economo al Consiglio dello STI;
d) convocare il Consiglio dello STI e il Consiglio per gli Affari Economici;
e) tenere i rapporti istituzionali con la FTER, con la CD e in particolare con il Moderatore, con i Rettori dei Seminari e i Superiori degli Istituti di vita consacrata, con la Biblioteca Teologica Città di Reggio;
f) tenere i rapporti con i singoli Docenti e con gli studenti sui problemi concreti della vita accademica;
g) assegnare i singoli corsi a Docenti già incaricati dalla CD, sentito il parere del Consiglio dello STI e con l’assenso dell’Ordinario del Docente;
h) approvare i piani di studio personali e l’omologazione per i corsi frequentati in altri Istituti;
i) presentare il bilancio economico annuale alla CD e al Consiglio dello STI;
j) trasmettere al Preside della Facoltà in forma elettronica, quanto sarà necessario per l’aggiornamento annuale della banca dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
§3. Il Direttore dello STI partecipa di diritto al Consiglio di Facoltà (cfr. Statuto FTER Art. 13 d e 21 §1).
§4. Il Direttore regola con il Preside della FTER la distribuzione di Docenti Stabili tra la Sede e i diversi Studi affiliati (cfr. Statuto FTER Art. 5 § 2).
§5. Il Direttore ha poteri di ordinaria amministrazione; gli atti di straordinaria amministrazione potranno essere posti in esecuzione dal Direttore dopo approvazione della CD.
II.8 Vicedirettore
Art.18
§1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore è aiutato da un Vicedirettore, nominato dal Direttore tra i docenti stabili o i docenti incaricati, sentito il parere del Consiglio.
§2. Il Vicedirettore esercita le funzioni previste dal Regolamento o a lui espressamente delegate; sostituisce il Direttore impedito; riferisce al Direttore su ogni attività compiuta.
§3. Il Vicedirettore dura in carica quattro anni, e può essere rinominato consecutivamente una sola volta.
TITOLO III – I docenti
Art.19
Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio della Facoltà. L’insegnamento dovrà essere improntato alla convinta adesione alla divina Rivelazione, nella fedeltà al Magistero della Chiesa e nel rispetto della verità scientifica.
Art.20
§1. Docenti delle discipline ecclesiastiche presso lo STI si suddividono in Docenti stabili, incaricati e invitati.
§2. I Docenti stabili e incaricati dello STI sono nominati dalla CD, su proposta del Consiglio dello STI con il consenso dell’Ordinario proprio, se si tratta di presbitero o consacrato; o con il riconoscimento d’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano, se si tratta di laico (Cfr. Statuto FTER Art. 28 §2d).
Art.21
§1. I Docenti stabili devono essere almeno due per le discipline filosofiche e almeno sette per le discipline teologiche; non devono avere altri incarichi che impediscano un impegno assiduo nella docenza e nella ricerca, così da essere disponibili ad accompagnare gli studenti e a partecipare assiduamente agli atti accademici e ai momenti di formazione dello STI.
§2. Per essere legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che il candidato (cfr. VG 25):
a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana e ecclesiale, per senso di responsabilità;
b) sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;
c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;
d) dimostri di possedere capacità didattica all’insegnamento;
e) siano liberi da impegni incompatibili con i loro compiti di insegnamento e di ricerca.
§3. Per essere nominati Docenti stabili, è necessario aver maturato almeno un triennio come Docenti incaricati nella stessa area disciplinare. I Docenti stabili sono nominati a tempo indeterminato, fermo restando quanto stabilito dal can. 253.
Art.22
§1. I Docenti incaricati, pur non dedicandosi prevalentemente all’insegnamento, si assumono un incarico continuativo di docenza nella disciplina loro affidata e devono essere nelle condizioni di dedicare un tempo significativo all’insegnamento e allo studio.
§2. I Docenti incaricati per le discipline ecclesiastiche debbono avere conseguito il dottorato o la licenza in una Università o Facoltà riconosciuta dalla Santa Sede.
§3. I Docenti incaricati sono nominati a tempo determinato per un anno o per tre anni.
§4. I Docenti incaricati, all’inizio del loro mandato, emettono la professione di fede alla presenza del Direttore, delegato a questo dai Vescovi diocesani.
Art.23
§1. Ai Docenti invitati, il mandato viene conferito dal Direttore per ogni singolo corso, sentito il Consiglio dello STI.
§2. I Docenti invitati decadono al termine del loro mandato.
Art.24
I Docenti stabili diventano emeriti a settant’anni, terminati gli insegnamenti in corso. Fino al compimento del settantacinquesimo anno di età la CD può affidare loro incarichi annuali d’insegnamento.
Art.25
I Docenti concorderanno in sede di Consiglio dello STI il metodo e il programma del loro insegnamento, pur nella responsabilità e libertà didattica, tenendo anche conto, per quanto è possibile, delle osservazioni degli studenti.
Art.26
I Docenti stabili e incaricati sono tenuti, oltre a garantire una regolare erogazione dei corsi, a partecipare alle riunioni del Consiglio dello STI e alle riunioni del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà (Cfr. Statuto FTER Art. 16 §1 e 29 §2).
Art.27
La CD stabilisce il compenso economico per i Docenti a seconda delle loro diverse tipologie, in base all’orario di docenza e, per quanto riguarda i presbiteri, in conformità con i criteri stabiliti per il sostentamento del clero delle Chiese italiane. La CD stabilisce inoltre i criteri per i rimborsi per le spese affrontate in vista dell’insegnamento.
Art.28
Ogni dieci anni, i Docenti hanno diritto ad almeno un semestre libero da insegnamento, da dedicare in modo particolare all’aggiornamento.
Art. 29
§1. Quando venga meno almeno uno dei requisiti di cui agli artt. 15-24, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto (cf. cann. 810, § 1 e 818 CIC).
§2. Un Docente stabile, incaricato o invitato può essere sospeso o esonerato definitivamente dall’insegnamento dalla Commissione Direttiva per gravi motivi d’ordine dottrinale, morale o disciplinare, dopo aver consultato l’Ordinario del Docente. Tra i motivi che determinano la sospensione dall’insegnamento rientrano il plagio in una o più delle sue pubblicazioni o altri comportamenti non etici nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca.
§3. La sospensione dell’insegnamento, o la privazione definitiva, può avvenire solo in seguito ad un formale procedimento. Esso dovrà assicurare all’interessato la possibilità di spiegazione e la garanzia di difesa e, al tempo stesso, garantire la tutela dei diritti dello STI, in primo luogo degli studenti, come anche della comunità ecclesiale.
§4. Si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Direttore ed il docente stesso. Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata da una Commissione competente, in modo che il primo esame del caso sia fatto all’interno della Facoltà.
§5. Il giudizio dottrinale è emesso da una Commissione composta da tre Docenti stabili, nominati dalla Commissione Direttiva e presieduta dal Docente stabile con più anni di insegnamento. Il Docente inquisito può designare degli esperti, in qualità di consulenti, in numero non superiore a due, e assegnare a uno di essi la funzione di suo Difensore.
§6. Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita alla Commissione Direttiva, la quale, insieme con persone esperte della Facoltà, o a questa esterne, esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno.
§7. È sempre da assicurare al docente il diritto di conoscere la causa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni.
§8. In ogni caso rimane integro il diritto del Docente inquisito di ricorrere, in qualunque momento della procedura, al Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cf. cann. 1732-1739 CIC; can. 1445, § 2 CIC).
§9. Il giudizio d’ordine morale o disciplinare spetta esclusivamente alla Commissione d’Alto Patronato per la Facoltà.
§10. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Moderatore può sospendere ad tempus il Docente fino a che non sia concluso il procedimento previsto sopra.
TITOLO IV – Gli studenti
Art.30
§1. Lo STI è aperto a quanti – chierici, consacrati o laici – siano in possesso degli idonei titoli di studio per l’accesso al primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica; inoltre esibiscano una lettera di presentazione così come richiesto da VG, art. 31; Ord., art. 26.
§2. I seminaristi dei Seminari delle quattro Diocesi fondatrici dello STI sono ammessi su presentazione dei rispettivi Rettori; gli studenti afferenti ad Istituti di vita consacrata sono presentati dai legittimi Superiori.
Art.31
§1. Agli studenti deve essere assicurata una fondamentale e completa formazione teologica che li prepari a diventare pastori d’anime. A tal fine lo STI provvederà ai necessari sussidi didattici e ad una adeguata biblioteca.
§2. Gli studenti esprimono la loro corresponsabilità alla conduzione dello STI attraverso la partecipazione alle assemblee generali dello STI e attraverso i loro rappresentanti invitati al Consiglio dello STI.
Art.32
Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, ospiti e uditori.
§1. Sono studenti ordinari quelli regolarmente iscritti che intendono conseguire il Baccalaureato e ne hanno i requisiti. Ad essi si richiede un diploma di scuola media superiore che dia l’accesso all’Università civile.
§2. Sono studenti straordinari coloro che si iscrivono regolarmente, ma non intendono conseguire il Baccalaureato, oppure mancano di requisiti necessari per tale titolo. Ad essi si richiede un diploma di scuola media superiore, oppure una preparazione equivalente verificata in un colloquio con il Direttore e due insegnanti. Gli studenti straordinari possono divenire ordinari all’ultimo anno del quinquennio, dopo aver dimostrato di aver espletato con impegno quanto richiesto nei quattro anni del curricolo e posseduto i requisiti per accedere al grado di Baccalaureato.
§3. Sono studenti ospiti coloro che, previo colloquio con il Direttore, sono ammessi a frequentare alcuni corsi sostenendo anche i relativi esami.
§4. Sono studenti uditori coloro che, previo colloquio con il Direttore, sono ammessi a frequentare alcuni corsi senza sostenere gli esami.
Art.33
§1. Nei casi di grave trasgressione della disciplina accademica o di grave scandalo morale o di plagio letterario, lo studente potrà essere o sospeso dalla frequenza dei corsi o dagli esami, o addirittura allontanato dallo STI.
§2. Prima che si applichi qualsiasi sanzione, lo studente ha il diritto di essere ascoltato e di difendersi, secondo quanto previsto dal Regolamento dello STI, che deve prevedere un’apposita commissione.
TITOLO V – Il Segretario, l’Economo e il personale ausiliario
Art. 34
§1. Il Direttore sceglie tra i Docenti stabili o tra i Docenti incaricati il Segretario, il quale, ricevuta la nomina dalla CD, collabora strettamente con lui in tutti gli ambiti della sua attività.
§2. Al Segretario compete:
a) dirigere la Segreteria;
b) redigere e conservare i verbali delle riunioni del Consiglio dello STI;
c) custodire l’archivio dello STI;
d) curare la compilazione dei registri;
e) controfirmare gli atti ufficiali e garantirne l’autenticità;
f) preparare i libretti scolastici e rilasciare gli attestati di frequenza e di esame.
§3. Il Segretario cessa dal suo incarico con il Direttore. Continua tuttavia ad esercitare le sue funzioni finché non venga nominato il nuovo Segretario.
Art. 35
§1. L’Economo è nominato dal Consiglio dello STI su presentazione del Direttore; dura in carica per quattro anni, ai termine dei quali può essere riconfermato.
§2. All’Economo spetta:
a) curare l’ordinaria gestione economica dello STI, in stretto rapporto con il Direttore;
b) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
c) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale.
Art. 36
Il Segretario e l’Economo possono essere coadiuvati da Personale ausiliario, approvato dal Direttore.
TITOLO VI – Ordinamento degli studi
Art. 37
Lo STI impartisce l’insegnamento del quinquennio filosofico-teologico in vista del Baccalaureato in Sacra Teologia, attenendosi alle norme del Codice di Diritto Canonico, alle disposizioni della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana e della FTER alla quale lo STI è affiliato.
Art. 38
§1. Il percorso quinquennale per il Baccalaureato comprende un biennio filosofico-teologico e un triennio teologico.
§2. Il biennio filosofico-teologico comprende:
a) l’insegnamento della filosofia, considerata nei suoi diversi trattati sistematici;
b) un avviamento alla storia della filosofia;
c) le introduzioni generali a varie discipline teologiche fondamentali;
d) lo studio della Teologia fondamentale;
e) l’introduzione allo studio delle scienze umane;
f) lo studio o il perfezionamento delle lingue bibliche.
§3. Il triennio propriamente teologico che completa il biennio filosofico-teologico:
a) propone uno sviluppo organico e completo delle discipline bibliche, dogmatiche, morali, liturgiche;
b) completa lo studio della Storia della Chiesa e del Diritto canonico;
c) offre corsi di Teologia pastorale e catechetica.
§4. La definizione del biennio e del triennio è esplicitata nell’Ordinamento degli Studi, allegato al presente Statuto.
Art. 39
§1. Per completare la formazione pastorale al ministero ordinato o ad altri servizi, può essere istituito – al termine del quinquennio istituzionale – l’Anno pastorale, secondo quanto previsto dalle indicazioni della Santa Sede, della CEI e dallo Statuto FTER (art. 47).
§2. La programmazione del suddetto anno pastorale, definita nel Regolamento, e la nomina dei docenti devono essere approvati dalla CD e dal Consiglio.
TITOLO VII – Gradi accademici
Art. 40
I requisiti per ottenere il grado di Baccalaureato sono:
a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto
prescritte;
b) avere composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento;
c) avere superato un esame accademico conclusivo che accerti il livello della
formazione teologica acquisita dallo studente.
TITOLO VIII – Biblioteca e supporti multimediali
Art. 41
§1. Lo STI ha come propria biblioteca di riferimento la Biblioteca Teologica Città di Reggio.
§2. Le modalità con cui lo STI contribuisce parzialmente alle spese della Biblioteca Teologica Città di Reggio sono definite dal Regolamento.
Art. 42
Lo STI dispone inoltre di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento “in rete” con la Facoltà e le altre biblioteche ecclesiastiche della regione.
TITOLO IX – Amministrazione economica
Art. 43
Le fonti di finanziamento dello STI e delle sue attività sono (Cfr. Statuto FTER Art. 59):
a) i contributi delle quattro diocesi fondatrici, secondo le modalità previste dal Regolamento:
- Arcidiocesi di Modena-Nonantola;
- Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla;
- Diocesi di Carpi;
- Diocesi di Parma;
b) i contributi, regolati da un’apposita convenzione, da parte degli Istituti di vita consacrata che inviino propri studenti;
c) i contributi degli Studenti, secondo le modalità previste dal Regolamento;
d) lasciti, donazioni, oblazioni di persone fisiche e giuridiche;
e) eventuali rendite patrimoniali.
Art. 44
§1. Il Consiglio per gli affari economici sovrintende alla gestione economica dello STI.
§2. Sono membri del Consiglio Affari Economici: il Direttore, il Segretario, l’Economo, due docenti eletti dal Consiglio scelti tra i docenti stabili o incaricati. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica cinque anni.
§3. Il Consiglio Affari Economici è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio dello STI e alla CD.
Art.45
Ciascuna diocesi fondatrice, per motivi gravi, può recedere dall’impegno di adesione allo STI. Qualora intenda recedere, il Vescovo diocesano deve dare previa comunicazione ufficiale agli altri Vescovi, al Consiglio dello STI e alla Facoltà affiliante da trasmettersi almeno otto mesi prima dell’inizio dell’anno accademico, e una volta adempiuti gli impegni organizzativi e di sostegno economico assunti.
TITOLO X – Norme transitorie
Art. 46
§1. Entrando in vigore il presente Statuto, è abrogata ogni altra precedente norma interna.
§2. Eventuali modifiche allo Statuto o all’Ordinamento degli Studi necessitano dell’approvazione della Facoltà affiliante e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Art. 47
Nei casi di difficoltà per l’interpretazione o l’applicazione dello Statuto, si farà ricorso alla CD dello STI (che darà una risposta scritta) o, nei casi in cui la materia lo comporti, alla Commissione d’Alto Patronato della FTER.